294 10-III-1945 (XXIII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 58
DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XVIII, n. 1036
Modifica dello Statuto dell'E. G. E. L. I. ed istituzione del posto di Direttore Generale
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126 convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell'Ente di
Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra
in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle
disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9
febbraio 1939, n. 126;
Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione dei
beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva lo
Statuto e il regolamento dell'Ente;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo all'adeguamento
del trattamento tributario per i beni gestiti dall'Ente;
Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente per disporre l'istituzione
del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;
Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII, N;
41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo;
D e c r e t a :
Art. 1
Lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è
sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e sarà previa registrazione alla Corte
dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserito, munito del sigillo dello
Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.
Il Ministro: Pellegrini
V. Il Guardasigilli: Pisenti
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 febbraio 1945-XXIII
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 15.
Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
Art. 1 - L'Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliari ha il compito di provvedere
all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita do beni immobiliari, con
le loro pertinenze, di bene mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali ,
nell'interesse o d'incarico dello Stato.
L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di L. 20 milioni da
stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero
stesso.
Per l'assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze,
contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli istituti all'uopo autorizzati per il
fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività
L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a S. Pellegrino
Terme.
Art. 2 - L'E. G. E. L. I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento
dei propri fini;
Art. 3 - Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la
Giunta esecutiva, il Direttore Generale.
Art. 4 - Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un
triennio, e può essere confermato.
Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza
dell'Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta
esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi.
Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per
determinate specie di atti.
In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della
Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa
ratifica.
Art. 5 - Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato
dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di legittimo impedimento.
Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e di otto membri
nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:
- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle
Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e
l'esercizio del credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del P. F. R., Ministro Segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica
stessa.
Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate
al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario.
Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento
dell'Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le
Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento
economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.
Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale dell'Ente e
ne fissa la retribuzione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da
tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con
voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve
essere trascritto nel relativo verbale.
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva,
determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è
tenuta ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel
relativo verbale.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di
Amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai
membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri
compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo impedimento, il Vice
Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 9 - La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata
delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente quando le deleghe non sono limitate
a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati beni o aziende, ma si
riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per
intere circoscrizioni territoriali.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta
successiva.
Art. 10 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva
sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la firma del
Presidente e del Segretario.
Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art. 4 sono
trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle
deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione può, con
l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.
Art. 11 - Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due
supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è
scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti.
La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da
esso incluso nei tre membri effettivi.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai
sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle
disposizioni di legge e dello Statuto: assistono alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che
la legge attribuisce ai sindaci delle Società Commerciali, in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in
accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.
Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il
31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del
Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata
relazione sulla attività svolta.
Art. 13 - I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri
dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto spese e
proventi.
Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato
dopo l'approvazione del bilancio.
I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto dello
Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni
riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative
disposizioni.
Art. 14 - Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche
riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente.
Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da
adottare nei confronti del personale e dell'andamento del servizio.
Art. 15 - La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con
qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio
o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di
amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai
funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente e
comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente,
ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.
I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.
Art. 17 - L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni
effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la notificazione
ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure
ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i
certificati catastali storici rilasciati nell'interesse dell'Ente, si osservano le
disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle Amministrazioni
dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi propri
dell'Ente.
Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di
gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:
a) alla aliquota dell'1,50% fino al valore di L. 5.000;
b) alla aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000.
Le imposte di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di
alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono
ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni
più favorevoli.
Art. 18 - Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il
consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali
attribuite in proprietà o in gestione all'ente di gestione e liquidazione immobiliare
sono esenti da tasse di bollo e registro.
Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende
attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sono
registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 19
agosto 1943, n. 737.
I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al
quarto.
Il Ministro per le Finanze: Pellegrini