195 16-I-1941 (XIX) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 12
DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII
Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.
IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla
disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli
elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della
legge stessa;
Di concerto con il Ministro per l'interno, col segretario del P. N. F. Ministro
Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per
l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
I professionisti che aspirano all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.
Art. 2
I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti
al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio
di ogni anno.
Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione
dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata
con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.
Art. 3
Il ricorso della Commissione centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve essere accompagnato dal versamento di lire cento.
Art. 4
I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti
sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata
dello Stato.
Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono
essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco e al ricorso; quella del versamento
di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.
Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se
non risulti la prova dell'eseguito versamento.
Art. 5
Il contributo di lire duecento di cui all'art. 1 è dovuto
anche dai professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione negli elenchi speciali
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncerà la
cancellazione dall'elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento
della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo.
Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno
dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo il
disposto del comma precedente.
Art. 6
Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno
stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti
effettuati, a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese
per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della
citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in
relazione a tali servizi.
Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
p. il Ministro per l'interno
Buffarini
Il Segretario del P. N. F.
Muti
Il Ministro per le finanze
Di Revel
Il Ministro per i lavori pubblici
Serena
Il ministro per l'agricoltura e le foreste
Tassinari
p. Il Ministro per le corporazioni
Cianetti