4152/4153 31-X-1940 (XIX) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 256
LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459
Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII,
n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei
cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo
delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055,
recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei
confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente
alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo, comma, del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono
considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello
originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma del R.
decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel
citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli
interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra
dette ipotesi".
Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano
cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il
cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma,
del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi