LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739
Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni hanno
approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Omissis
Art. 2
È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio
1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni
di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di
proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani
di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:
" 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando
si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista
dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni".
Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le
parole: "categoria c) dell'art. 52".
Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda
esclusivamente i redditi propri dell'Ente".
Omissis
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto il Guardasigilli: Solmi