2554/2555 5-VI-1939 (XVII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 131

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

 Il senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni hanno approvato:
 Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
 

Omissis 

Art. 2

 È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:
 Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:
 " 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni".
 Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: "categoria c) dell'art. 52".
 Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
 " Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente".
 

Omissis

 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

   Dato a Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto il Guardasigilli: Solmi